Guida · Mediatori creditizi

Mediatori creditizi online e fisici: obblighi diversi?

I mediatori creditizi sono soggetti obbligati dal D.Lgs. 231/2007 dal 2014, ma un mediatore che opera solo online affronta una domanda pratica che uno studio fisico non ha: come identificare davvero il cliente senza un incontro di persona. Questa guida spiega gli obblighi comuni, il dibattito aperto sollevato da FIMAA, e cosa sta per cambiare con il nuovo regolamento europeo.

  • L'identificazione di persona resta lo standard di riferimento della normativa
  • FIMAA ha chiesto un confine più chiaro tra mediatori online e fisici
  • Il nuovo Regolamento AML europeo non chiude ancora questo dibattito

Quali sono gli obblighi di adeguata verifica comuni a tutti i mediatori creditizi?

Il D.Lgs. 231/2007 include i mediatori creditizi tra i soggetti obbligati, in vigore dal 1° gennaio 2014, con obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti raccolti e segnalazione delle operazioni sospette, sullo stesso impianto normativo che si applica a commercialisti, notai e agenti immobiliari. In pratica questo significa identificare il cliente e verificarne l'identità, raccogliere informazioni sullo scopo del finanziamento richiesto, e mantenere un registro delle verifiche svolte, a prescindere dal canale attraverso cui il mediatore opera, fisico od online.

Perché l'identificazione di persona è considerata lo standard di riferimento?

L'identificazione di persona, con il cliente fisicamente presente davanti a un incaricato che ne verifica il documento originale, è tradizionalmente il modo più diretto per confermare che chi presenta un documento è davvero il suo titolare. Un mediatore con sede fisica e un incontro diretto con il cliente soddisfa questo standard nel modo più immediato, senza bisogno di ricorrere a metodi alternativi. È proprio questo confronto, tra il modello tradizionale di persona e il modello a distanza, a rendere la posizione dei mediatori esclusivamente online meno immediata da inquadrare secondo lo stesso standard.

Come identifica un cliente un mediatore che opera solo online?

Un mediatore che opera esclusivamente tramite internet raccoglie i dati personali del cliente attraverso il proprio sito, senza un contatto diretto e fisico, e deve comunque rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, mettendo a disposizione del cliente, anche tramite lo stesso canale online, la documentazione prevista, incluse le informazioni precontrattuali sulla mediazione creditizia e sui prodotti proposti. La domanda aperta, e non ancora del tutto chiarita, è se questo modello di raccolta dati a distanza soddisfi lo stesso livello di adeguata verifica che l'incontro di persona garantisce in modo più diretto.

Cosa chiede FIMAA su questo confine tra online e fisico?

FIMAA ha segnalato a OAM e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la necessità di tracciare un confine più chiaro tra gli obblighi dei mediatori che operano online e quelli dei mediatori con sede fisica, evidenziando le disparità operative e concorrenziali percepite tra i due modelli. La richiesta punta in particolare a chiarire se sia legittimo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, che un mediatore online adempia all'adeguata verifica senza un contatto diretto e personale con il cliente, in assenza di strumenti di identificazione a distanza riconosciuti, come la firma digitale, lo SPID o la CIE. Al momento questa è una richiesta di chiarimento, non una regola già definita: verifichi lo stato aggiornato presso OAM prima di basarsi su una prassi specifica.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento AML europeo (AMLR) per i mediatori creditizi?

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1624, l'AMLR, introduce per la prima volta a livello europeo l'obbligo antiriciclaggio per gli intermediari del credito al consumo e del credito ipotecario che non sono già istituti di credito o istituti finanziari, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal 10 luglio 2027. Questo si affianca, senza sostituirlo, all'obbligo già esistente per i mediatori creditizi italiani ai sensi del D.Lgs. 231/2007 dal 2014. Il regolamento europeo non entra però nel dettaglio specifico del confine tra identificazione online e fisica sollevato da FIMAA, che resta quindi una questione da seguire a livello nazionale.

Come si struttura un'identificazione online solida nel flusso di richiesta prestito

In attesa di un chiarimento definitivo, la scelta più prudente per un mediatore online è costruire un'identificazione documentale strutturata e verificabile dentro il flusso di richiesta prestito stesso: raccolta del documento d'identità, verifica dei dati inseriti, e una registrazione tracciabile di ogni passaggio, invece di limitarsi a un modulo con campi liberi. Questo non sostituisce un chiarimento normativo che ancora manca, ma rappresenta il modo più solido, oggi, di rispondere alla domanda che FIMAA ha posto, mostrando un processo di verifica coerente indipendentemente da come verrà infine risolto il confronto tra i due modelli.

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Un'identificazione documentale strutturata nel modulo di richiesta

Un flusso Braigest può includere una verifica d'identità documentale prima della richiesta di prestito, con un registro tracciabile di ogni passaggio. Disponibile dal piano Practice a 149 €/mese.

Domande frequenti

I mediatori creditizi online hanno obblighi diversi da quelli fisici?

La normativa vigente non distingue formalmente tra i due modelli, ma FIMAA ha chiesto un chiarimento specifico su come un mediatore online possa soddisfare l'adeguata verifica senza un contatto diretto. È una questione aperta, non ancora risolta.

SPID o firma digitale bastano per l'identificazione a distanza?

Questi strumenti sono citati nel dibattito come possibili metodi di identificazione a distanza, ma la loro idoneità specifica ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio non è ancora chiarita in modo definitivo. Verifichi con OAM lo stato più recente.

Il nuovo Regolamento AML europeo risolve questo dibattito?

No. Il Regolamento (UE) 2024/1624 introduce nuovi obblighi per alcuni intermediari del credito a livello europeo, ma non affronta specificamente il confine tra identificazione online e fisica sollevato da FIMAA.

Da quando sono soggetti obbligati i mediatori creditizi in Italia?

Dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette previsti dal D.Lgs. 231/2007.

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